Delega presa di servizio scuola: con il passaggio dalle convocazioni in presenza all’assegnazione degli incarichi con procedura informatizzata, la delega non è più consentita
In caso di conferimento di incarico per una supplenza annuale e sino al termine delle attività didattiche, può insorgere nel candidato la necessità di delegare una persona di fiducia per la presa di servizio, intervenendo ostacoli al presentarsi di persona per espletare i propri obblighi.
Addio alle convocazioni in presenza
La delega per la presa di servizio in caso di conferimento delle supplenze non è più consentito. Questo deriva dalle modifiche alle modalità di assegnazione delle supplenze. Non configurandosi più le convocazioni in presenza ma l’assegnazione degli incarichi con procedura informatizzata, questa possibilità è venuta meno.
La possibilità era concessa fino a due anni fa, quando i docenti che non potevano presenziare alle convocazioni per l’assegnazione delle supplenze avevano l’alternativa di delegare, per scelta e accettazione della supplenza, una persona di fiducia. Addirittura era concessa la possibilità di sottoscrivere una delega al dirigente dell’USP.
La rinuncia implicita
Questo viene meno alla luce dell’informatizzazione nomine supplenze, che ha abolito le convocazioni in presenza. L’unico criterio preso in considerazione è la mancata presentazione dell’istanza come rinuncia, equiparata alla precedente assenza alla convocazione. Stesso discorso per la mancata indicazione nella domanda di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
La presa di servizio dunque non consente delega. E’ un assolvimento che attiene unicamente al diretto interessato. Che ha come strumento, in caso di impossibilità a presentarsi alla data indicata, il differimento, purchè per motivi consentiti dalla legge. In questo caso il contratto avrà decorrenza giuridica dalla data della nomina. Invece la decorrenza economica scatterà dalla presa di servizio.
Nomine da GaE e GPS
Chi riceve una nomina entro il 31 agosto dovrà prendere servizio il 1° settembre, a meno di indicazioni diverse da parte dell’ufficio Scolastico e purchè in quella data il docente non si trovi in condizioni di incompatibilità lavorativa.
La delega non ha più valore sia per le supplenze annuali e al termine delle attività didattiche che per quelle temporanee. Anche in quest’ultimo caso, infatti, l’assegnazione degli incarichi avviene con modalità informatizzata.