Scuola

Supplenze Gps per docenti di ruolo: con contratto a tempo indeterminato si possono accettare supplenze annuali, per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola

Supplenze gps per docenti di ruolo: nell’ambito dell’assegnazione degli incarichi, è importante capire quali supplenze può accettare un docente di ruolo. Il riferimento è alle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2023 e alle possibilità che possono avere nell’ambito del conferimento degli incarichi i neo immessi in ruolo a partire dall’A.S. 2020/21.

Mantenimento per tre anni della sede di titolarità

Secondo l’attuale normativa, i docenti già in ruolo hanno la possibilità di “accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.

Questo significa che è un diritto dell’insegnante titolare di un contratto a tempo indeterminato accettare supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola. Questa possibilità gli conferisce il diritto di mantenere per tre anni, anche non consecutivi, la sede di titolarità.

Le esclusioni

Superati i tre anni, per il docente di ruolo scatterà la perdita della sede di titolarità. Questo non comporterà però la perdita della pur rimanendo titolare nella provincia in questione.

Il vincolo triennale non riguarda i docenti con disabilità gravi, così come coloro i quali assistono soggetti con grave disabilità e per il personale in soprannumero o esubero.

In realtà allo stato attuale delle cose, il limite triennale per tutti si riferisce unicamente all’impossibilità di presentare domanda di trasferimento, di passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale e di assegnazione provvisoria ed utilizzazione interprovinciale.

La nuova regolamentazione

La nuova regolamentazione prevede che “in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica dove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso”.