Lasciare uno spezzone per un posto intero: supplenze Ata, possibile solo se non era disponibile al momento della convocazione
Nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze al personale ata, arrivano importanti precisazioni per i candidati che rappresentano indicazioni tutt’altro che scontate sulla gestione degli spezzoni e dei posti interi. Nello specifico, a fine luglio è stata diramata una circolare del Ministero dell’Istruzione con la quale vengono fornite delucidazioni per le modalità di accettazione e abbandono delle supplenze al personale scolastico nell’anno scolastico 2022/23.
L’ordine di convocazione delle graduatorie
A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, sono in corso le convocazioni nei confronti dei candidati supplenti da parte degli Uffici scolastici provinciali. I primi a essere convocati sono coloro i quali occupano una posizione in graduatoria di prima fascia. Successivamente è il momento della seconda fascia, per poi proseguire, dopo l’esaurimento delle graduatorie di prima e seconda fascia, con le convocazioni dalla terza fascia.
Uno degli elementi sempre oggetto di maggiori dubbi e incertezze da parte dei candidati, è rappresentato dalle norme che riguardano le supplenze attribuite su spezzoni orari.
Il completamento di orario
Molti candidati possono accettare supplenze su spezzoni orari. Questo però comporta che nel caso in cui si manifesti poi la disponibilità di posti interi, questi candidati vengono provati dell’opportunità di essere contattati per il completamento dell’orario.
Il ministero lo spiega in una nota all’interno della quale viene spiegato che: “L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero”.
La rinuncia per il posto intero
Dunque due certezze: il supplente su spezzone orario può sempre esercitare il diritto al completamento. La seconda è che il supplente può abbandonare una supplenza su spezzone orario per accettarne una su posto intero solo a condizione che questo al momento della convocazione non fosse già disponibile.