Vincolo triennale docenti neoassunti: l’obbligo di permanenza può venire meno nel caso in cui si verifichino casi di sovrannumero o esubero
Il vincolo triennale per i docenti neoassunti è caratterizzato da una serie di normative che determinano le restrizioni cui sono soggetti gli insegnanti immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23. I contenuti attengono al vincolo triennale nella scuola di titolarità, alle sue tempistiche e alle possibilità concesse ai docenti durante il triennio di blocco.
Vincolo per i contratti a tempo indeterminato
Le assunzioni straordinarie da GPS prima fascia sostegno prevedono che i candidati ottengano inizialmente un contratto a tempo determinato, caratterizzato da percorso annuale di formazione e prova. Solo dopo scatta la possibilità di accedere alla prova disciplinare che consente di ottenere, in caso di esito positivo, il contratto a tempo determinato.
Questo significa che le disposizioni relative al vincolo triennale e alla scuola di titolarità si applicheranno dopo l’assunzione a tempo indeterminato. Discorso che vale anche per gli assunti dal concorso straordinario bis.
Quando viene meno il vincolo
Il vincolo triennale prevede che i docenti neoassunti, a prescindere dal loro gradi di istruzione, devono rispettare l’obbligo di rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici. Il vincolo viene meno nel caso in cui si verifichino casi di sovrannumero o esubero.
Sono esentati dal rispetto del vincolo anche i docenti beneficiari della cosiddetta legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolarità, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).
Questi gli impedimento cui sono sottoposti i docenti assunti in ruolo a decorrere dall’a.s. 2020/21, nel periodo di blocco triennale:
non possono presentare domanda di trasferimento/passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale;
non possono presentare domanda di assegnazione e utilizzazione interprovinciale;
possono presentare domanda di assegnazione provinciale (ossia nella provincia di titolarità);
possono accettare incarichi di supplenza, per l’intero anno scolastico, per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo (art. 36 CCNL 2007)
Gli insegnanti immessi in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, possono presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità. Il riferimento è al ruolo ottenuto per il 2022/23, gli interessati possono presentare domanda per l’a.s. 2023/24. Chi non presenta domanda, resta nella scuola di assunzione.