Scuola

Anno di formazione e di prova per i docenti neoassunti: rinvio per i docenti che usufruiscono di assegno di ricerca o frequenza di dottorato di ricerca

L’anno di formazione e di prova per i docenti neoassunti costituisce il lasciapassare, in caso di esito positivo, per accedere al contratto a tempo indeterminato ed entrare a titolo definitivo nel mono dell’insegnamento. Tutti i docenti immessi in ruolo, devono compiere il percorso di formazione e periodo annuale di prova ed essere poi sottoposti a valutazione finale. In caso di esito positivo, arriva la conferma in ruolo.

La seconda e ultima possibilità

Alla fine dell’anno di prova, i docenti sono sottoposti a test finale. In caso di esito negativo dello stesso, il docente non supera l’anno di prova. Ne deriva dunque una valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale svolto.

Il Ministero concede a questi docenti una seconda chance: il docente infatti che non ha superato la prima volta l’anno di prova e l’esito finale dello stesso, ha diritto a riprovarci una seconda volta. Per fare questo, dovrà sottoporsi a un secondo percorso di formazione e prova. Questa però costituisce l’ultima occasione concessa dal ministero. In caso di ulteriore esito negativo, l’anno di prova non è ulteriormente rinnovabile. Questo significa che tutto il percorso può essere ripetuto una sola volta.

La possibilità di rinvio

Ci sono anche casi in cui è possibile accedere al rinvio del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. Ne hanno diritto i docenti che usufruiscono di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno. Ma ci sono anche altri casi di rinvio, previsti dalla normativa, che devono essere valutati caso per caso.

I giorni di servizio richiesti

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio non può avere durata inferiore ai 180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

Senza il raggiungimento di questa soglia di frequenza del percorso, non si ha diritto a svolgere il colloquio e il test finale. Questo comporta che il periodo di prova è rinviato e il candidato dovrà nuovamente seguire le attività formative.