Scuola

Anno di prova docenti part time: per prestazione lavorativa con orario inferiore quello di cattedra/posto giorni di servizio e attività didattica ridotti

L’immissioni in ruolo con diritto al contratto a tempo indeterminato per un docente non può arrivare prima di aver superato con successo il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. La durata di questo percorso è di 180 giorni di effettivo servizio, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

Cosa cambia per i docenti part time

Ma questi criteri non sono validi per tutti. Ci sono alcune categorie di docenti per i quali i limiti temporali sono diversi. E’ il caso dei docenti in part-time. Per gli insegnanti che si trovano in questo tipo di regime, si procede con un calcolo dell’orario e del numero di giorni da svolgere che viene ridotto proporzionalmente.

Anche per i docenti part time resta valido l’obbligo di svolgere le previste attività disciplinate dal decreto che regolamenta l’immissione in ruolo dei docenti. Nel loro caso, però, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Superamento dell’anno di prova

Questo significa che per i docenti che svolgono prestazione lavorativa con orario inferiore quello di cattedra/posto, si procede con un computo che mira a ridurre proporzionalmente le tempistiche richieste. Per i docenti part time, i giorni di servizio e di attività didattica, necessari al superamento dell’anno di prova, sono proporzionalmente ridotti. Quello che non cambia, anche per loro, è l’obbligo di svolgimento di tutte le previste attività formative.

E’ di chiarimento la casistica relativa a un docente in part-time, che svolge soltanto 9 ore settimanali (su 18). Per questo insegnante, la richiesta è di svolgere 90 giorni di servizio e 60 di attività didattiche.

Rinvio del periodo di prova

Chi non riesce a completare il totale del numero di attività richieste in termine orario o in caso di mancato svolgimento delle attività formative, non può essere ammesso al test finale e al colloquio dinnanzi al Comitato. Questo significa che per il Comitato è impossibile procedere alla valutazione, e questo comporta che il periodo di prova si rinvia.