Conferimento supplenze da graduatorie di istituto: esclusione in caso di rinuncia al ruolo oltre i termini previsti dagli Usr
In questi giorni proseguono le assegnazioni degli incarichi per il ruolo da GPS sostegno prima fascia, procedura che fa parte dell’informatizzazione nomine di supplenze e dell’invio delle domande per le supplenze. Parallelamente all’assegnazione dell’incarico, si può verificare il caso di una rinuncia, che però apre le porte alla possibilità di partecipare all’assegnazione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche dalle graduatorie di istituto.
Nomine a tempo determinato
Uno degli elementi a tenere presente è il rispetto delle tempistiche di rinuncia indicate dagli Usr. Infatti coloro i quali rinunciano, possono partecipare alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, purchè la rinuncia sia stata manifestata entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.
Coloro i quali non manifestano la loro volontà di rinuncia entro i termini previsti vengono esclusi dalla possibilità di ottenere le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche sicuramente da GaE e GPS. Preclusa anche la possibilità di ottenere incarico di supplenza da GI, in caso di esaurimento o incapienza delle GPS.
I termini indicati dagli Usr
Secondo la normativa, infatti “in caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente“.
Nonostante la norma non citi espressamente le graduatorie di istituto, ma parli genericamente di “successive procedure”, è da intendere che il rinunciatario non dovrebbe poter partecipare all’eventuale assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 nemmeno dalle GI.
Le sanzioni
Infatti la rinuncia la rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
Resta possibile invece partecipare all’assegnazione delle supplenze per il biennio di vigenza delle GPS, considerato che la sanzione scatta per l’abbandono del servizio e non in caso di rinuncia all’incarico.