Permessi brevi personale Ata a tempo determinato: massimo 36 ore annuali da recuperare entro due mesi pena decurtazione dello stipendio
I permessi brevi per il personale Ata a tempo determinato sono regolamentati dall’art. 16 del CCNL 2006-09. Con l’inizio della scuola fissata tra pochi giorni, inevitabilmente si presenteranno le necessità dei singoli supplenti di assentarsi per brevi periodo della giornata dal posto di lavoro per impegni personali, ma anche per motivi di salute che si risolvono in breve tempo.
Un diritto anche dei supplenti
L’art 16 prevede che anche il personale ATA abbia diritto a richiedere di permessi orari per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. Grazie ai permessi orari, il dipendente scolastico può evitare di chiedere una giornata intera di lavoro, evitando così di perdere una parte importante dello stipendio e non mettendo troppo in difficoltà la scuola per cui lavora.
La normativa dà la possibilità al lavoratore di assentarsi dal lavoro, sospendendo o interrompendo per brevi periodi di tempo. L’assenza può essere per una o più ore, naturalmente inferiori all’intero ammontare giornaliero, grazie alla quale può sospendere l’attività lavorativa giornaliera. L’assenza può essere a inizio o a fine giornata, ma anche nelle ore centrali.
Il limite concesso
La normativa dunque prevede che il personale Ata ossa chiedere permessi anche se non dispone di contratto a tempo indeterminato. Non è dunque un diritto riservato solo al personale di ruolo, ma anche ai supplenti. Si può dunque avere diritto a usufruire dei permessi brevi, ma c’è un limite. Infatti per il personale ATA sono previste 36 ore ad anno scolastico. Altro limite, la durata non può essere superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio.
Il personale non di ruolo è però chiamato a dover poi recuperare le ore. Chi chiede dei permessi, poi deve recuperare le ore non lavorate entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso. Potrà farlo in una o più soluzioni, in base alle esigenze di servizio della scuola presso cui lavora.
Recupero o taglio dello stipendio
In generale, il recupero deve essere concordato con il DSGA. Inoltre, le ore da recuperare non possono poi appartenere a giorni settimanali in cui, normalmente, è prevista l’erogazione della prestazione lavorativa.
In caso di mancato recupero delle ore entro i termini prescritti, il dipendente subirà una decurtazione dello stipendio in proporzione alle ore non lavorate. Ma questo solo se il mancato recupero dipende dalla volontà del dipendente e non da una mancata assegnazione da parte del dirigente scolastico.