Titoli di riserva domanda Gps: via alle verifiche da parte delle scuole, le dichiarazioni mendaci sono perseguibili a livello penale
Il conto alla rovescia verso il primo suono di campanella e già iniziato, e con il mese di settembre si entra nel vivo delle procedure di assegnazione delle supplenze per i docenti, purtroppo ancora parte integrante della scuola italiana in virtù delle moltissime cattedre scoperte e dell’insufficienza dei docenti di ruolo.
Il titolo di riserva
Proprio per coloro i quali risultano in questi giorni assegnatari di un incarico, di qualunque durata, diventa importante in questi giorni la verifica di una serie di condizioni indispensabili per poter prendere servizio.
Adesso la palla delle verifiche passa alle scuole prime destinatarie del contratto del nuovo docente. Per loro, come ricordano gli Uffici scolastici provinciali in questi giorni, diventa molto importante verificare una serie di elementi come la situazione di coloro che hanno inserito il titolo di riserva. A questo proposito, gli USP ricordano che coloro i quali dovessero essere sorpresi a rilasciare false dichiarazioni, possono essere perseguiti penalmente.
Le dichiarazioni su Istanze Online
Ogni candidato ha rilasciato una serie di dichiarazioni al momento della presentazione della domanda mediante la procedura informatizzata su Istanze Online. Dichiarazioni che sono state rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Questo attribuisce particolare importanza alle dichiarazioni rilasciate, in quanto sono dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46. Per questo motivo, valgono le norme che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Le conseguenze penali
L’articolo 76 spiega infatti che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.