Permessi brevi docenti tempo determinato: la normativa non richiede alcuna documentazione o autocertificazione nè al momento della richiesta nè al momento del rientro in servizio
Con l’inizio dell’anno scolastico e delle prime lezioni, si manifestano le prime esigenze da parte dei docenti, anche quelli non di ruolo. Una porzione importante del mondo della scuola italiana loro malgrado, che la normativa tutela per quel che riguarda i permessi.
La normativa
Nello specifico, l’art. 16 del CCNL 2006-09 tutela anche i docenti supplenti per quel che concerne la necessità di richiedere permessi orari per esigenze personali durante le ore di lezione. Con questi permessi, i docenti non di ruolo hanno la possibilità di assentarsi dal luogo di lavoro. Chi richiede il permesso orario ha la possibilità di assentarsi dal lavoro, sospendendo o interrompendo per brevi periodi di tempo l’attività lavorativa giornaliera. Il permesso è minimo di un’ora.
I permessi brevi
Il dubbio dei docenti non di ruolo, nel momento in cui hanno bisogno di richiedere permessi brevi, riguarda l’eventualità di dover presentare documentazione specifica per farne richiesta.
A prescindere dal grado di istruzione in cui l’insegnante non di ruolo insegni, la norma non prevede la necessità di presentare alcuna documentazione. Questo significa che non è necessario che le motivazioni dell’assenza siano documentate o certificate.
La documentazione
La normativa non prevede la necessità si giustificare in alcun modo la richiesta del permesso. Si pensi ad esempio a una richiesta medica per una visita o per analisi o per altre motivazioni.
Non serve nemmeno una autodichiarazione che giustifichi la richiesta, sia al momento della domanda che al momento del rientro in servizio dopo il permesso.