Graduatorie, Gps e supplenze, Scuola

Scelta scuole Gps 2022: assegnazione sede non indicata nelle preferenze, il caso degli istituti unificati ma in comuni diversi

Cominciano ad arrivare le assegnazioni delle sedi in seguito al lancio dell’algoritmo e come previsto si verificano casi di proteste da parte dei docenti, non soltanto relative al verificare che un collega posizionato peggio è stato premiato rispetto ad altri.

Il funzionamento dell’algoritmo

Sono già molte le province che hanno iniziato a far girare per la prima volta l’algoritmo potendo in questo modo assegnare gli incarichi al 31 agosto o 30 giugno 2023 incrociando disponibilità, preferenze espresse e posizioni in graduatoria.

Ora è il momento della verifica sul campo del funzionamento dell’algoritmo. Uno dei casi che si sta verificando riguarda l’assegnazione su una sede non espressa nella domanda. In base al funzionamento dell’algoritmo, chi sceglie una scuola può essere assegnato anche ad un plesso lontano dalla sede centrale.

Codice meccanografico unico

Questo dipende dal fatto che l’organico degli istituti comprensivi con più plessi e degli istituti di istruzione superiore con più indirizzi, è stato unificato. Questo comporta che l’istituzione scolastica in questione dispone di un solo codice meccanografico.

Succede quindi che dal momento che l’organico è unificato, i docenti che vengono assegnati a questi istituti non hanno la possibilità di selezionare il plesso ma l’istituzione scolastica autonoma. Dunque se una scuola selezionata ha sedi anche in altri comuni, con lo stesso codice meccanografico si può avere assegnazione in sede lontana.

Sanzioni in caso di rinuncia

Purtroppo chi riceve questo tipo di nomina e non può accettarla per questioni di distanza, incorre nelle sanzioni conseguenti alla rinuncia.

Per chi non intende prendere servizio ci sono due strade: inviare esplicita rinuncia, cosa che il ministero auspica per accelerare i tempi di riassegnazione della sede, o decadere dalla nomina con la mancata presa di servizio.

La sanzione per la rinuncia alla supplenza è l’esclusione da ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie, ma unicamente per l’anno scolastico in corso.