Convocazione supplenze da graduatorie di istituto: scuole utilizzano procedura informatica per convocare docenti parzialmente occupati o totalmente inoccupati
In questi giorni numerosi docenti stanno ricevendo la convocazione per le supplenze da graduatorie di istituto relative all’anno scolastico 2022/23. SI tratta di convocazioni necessarie per assegnare quelle cattedre he sono rimaste vacanti al 31 agosto o 30 giugno 2023 dopo che è terminata la procedura da GaE e GPS. Servono anche per coprire le “supplenze temporanee” che terminano con la fine delle lezioni.
Come si usano le graduatorie
Le graduatorie di istituto sono un serbatoio di riserva importante per i dirigenti scolastici che hanno necessità di assegnare supplenze brevi e saltuarie. Ma servono anche per le supplenze al 30/06 o al 31/08.
L’assegnazione dei contratti fino al 31 agosto /30 giugno da graduatorie di istituto scatta nel momento in cui non ci sono più docenti da nomina nelle rispettive GPS.
Quando si verifica questa circostanza, si ricorre alla procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie. In questo modo si convocano i docenti parzialmente occupati, ai fini del completamento d’orario o quelli totalmente inoccupati.
In base alle graduatorie, i dirigenti scolastici convocano i docenti disponibili per verificare la loro disponibilità. La procedura è sempre informatica.
La nota del Ministero sulle graduatorie
“Al riguardo, al fine di dare di dare riscontro alle richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi, si ritiene che, qualora non si preveda l’approvazione delle graduatorie in tempo utile per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, sia possibile assegnare la disponibilità del posto nella fase di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine dell’attività didattica gestite con il sistema informativo.
In tal caso, nelle more del conferimento della nomina a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024, si evidenzia che i posti non conferiti nell’anno scolastico 2022/2023 sulla base della procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge n. 73 del 2021 dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024.”