Rinuncia supplenza Ata dopo accettazione: divieto di accettare altra supplenza per altro profilo professionale se già c’è stata la presa di servizio
In pieno svolgimento la procedura per l’assegnazione delle supplenze ATA per l’anno scolastico 2022/23. Una fase molto importante per almeno due ordini di ragioni. La prima è che ci saranno poche immissioni in ruolo su circa 27mila posti rimasti vacanti dopo le operazioni di mobilità.
Niente proroga organico covid
La seconda è che con il verni meno dell’organico covid, non prorogato (a meno di approvazione dell’emendamento appena presentato da diverse forze politiche) mette i dirigenti scolastici e le loro scuole in una situazione di forte emergenza a pochi giorni dall’avvio in tutta Italia del nuovo anno scolastico.
Ricordiamo che per i candidati che non accettano l’incarico o che non si presentano alla presa di servizio per le supplenze Ata non c’è nessuna sanzione, né conseguenza. Sanzioni invece che ci sono in caso di abbandono del servizio. In questo caso si configura la rinuncia alla supplenza ata dopo l’accettazione. L’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita per l’anno scolastico in corso. Dunque è una circostanza da valutare accuratamente.
I divieti e le sanzioni
Da quest’anno c’è anche una novità importante per quel che riguarda le supplenze Ata: è stato introdotto dal ministero il divieto di accettare altra supplenza al 30 giugno o 31 agosto per altro profilo professionale se già c’è stata la presa di servizio.
Non cambia nulla invece per quel che concerne l’ordine delle convocazioni: si parte dalla prima fascia, poi la seconda e, una volta esaurite queste graduatorie, si passa alle convocazioni da terza fascia.
Agli Ata viene sempre garantito il completamento, ma solo tra posti dello stesso profilo. Lo spezzone per un posto intero si può lasciare purché al momento della convocazione non vi era posto intero disponibile.
La sostituzione
Non cambia invece il divieto di sostituzione dei collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza. Ci sono ancora 590 posti destinati agli ex LSU, per i quali si registra ancora un ritardo per quel che concerne la terza procedura assunzionale è in ritardo.
Salve. Ho preso servizio come ata al 31/08. Posso accettare una supplenza da docente al 30/06? Sono due graduatorie diverse… La circolare parla di profili professionali (ata?!)
La circolare non specifica il divieto di passare da Ata a docente. Parla di profili professionali ata. O interpreto male?