Rinuncia supplenza da graduatoria di istituto: è possibile ma non dopo il 31/12 per supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche
E’ possibile rinunciare a una supplenza dalle graduatorie di istituto in favore di una al 30/06 ovvero al 31/08. Lo stabilisce la circolare sulle supplenze annuali, che divide le varie tipologie in supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche e supplenze temporanee per ogni altra necessità.
Le condizioni
Le supplenze annuali (al 31/08 e al 30/06 possono essere assegnate anche da Graduatorie di istituto, nel caso in cui non ci sia la possibilità di farlo da GaE e GPS. Le supplenze temporanee sono attribuite dalle graduatorie di istituto.
Coloro i quali hanno ottenuto una supplenza dalle graduatorie di istituto (da cui si assegnano, come detto sopra, le supplenze temporanee) possono lasciarla per una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, anche nel caso in cui anche questa venga conferita da GI.
La data ultima valida
Il tutto è concesso purchè venga fatto entro il 31/12, dal momento che le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche vengono conferite su posti che si rendono vacanti e/o disponibili, entro il 31/12.
Tutte le supplenze che vengono assegnate dopo il 31/12, vengono considerate temporanee. Questo anche se su posti vacanti e/o disponibili. Si tratta dunque di n tipo di supplenze, su posti vacanti e/o disponibili dopo il 31/12, che non possono avere come termine il 31/08 o il 30/06. Sono invece supplenze che hanno come termine ultimo la fine delle lezioni. E comunque sono supplenze che vengono attribuite dalle graduatorie di istituto.
Gli errori nelle graduatorie o i presunti tali
La procedura di assegnazione delle supplenze è ancora in corso ed è anche oggetto di molte polemiche in virtù degli errori segnalati e non ancora riscontrati dagli uffici scolastici e dall’assegnazione di supplenze, secondo alcuni candidati, a colleghi posizionati peggio in graduatoria. Errori che secondo il ministero non sono tali ma che sono da ricondurre alle preferenze stesse espresse dai candidati o da eventuali precedenze di cui i presunti candidati penalizzati non hanno tenuto conto.