Supplenza posti di potenziamento: una volta assegnati alle scuole confluiscono nell’organico dell’autonomia e spettano ai dirigenti scolastici le assegnazioni
La finalità dei posti di potenziamento è quella di migliorare l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. In base alla normativa ministeriale, i posti di potenziamento dopo l’assegnazione alle scuole diventano parte integrante dell’organico dell’autonomia delle scuole stesse. A quel punto poi i dirigenti scolastici assegnano i docenti ai relativi posti.
Completamento degli spezzoni
Quindi i posti di potenziamento diventano a tutti gli effetti parte dell’organico della scuola. Questo consente di impiegarli per copertura degli insegnamenti curricolari, completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria, completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.
Verifica della copertura dei dirigenti scolastici
La normativa attuale, inoltre, prevede che l’orario di insegnamento dei docenti può essere, parzialmente o integralmente, destinato anche allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa (o attività organizzative). Il presupposto fondamentale resta però sempre che i dirigenti scolastici accertino la copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici.
L’ordine di assegnazione
L’assegnazione delle supplenze temporanee su posti di potenziamento viene conferita attingendo dalle graduatorie di istituto (GI). Nel caso di assenza di un docente impiegato su un posto di potenziamento si può nominare un supplente dalle GI, se il posto/cattedra è costituito da ore di potenziamento e ore curricolari.
Le supplenze al 30/06 e al 31/08 vengono assegnate dalle GaE e, in subordine, dalle GPS. In caso di esaurimento di tali graduatorie, le supplenze vengono assegnate dalle GI.