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Completamento orario graduatorie istituto: ne hanno diritto i docenti in servizio su una supplenza ad orario non intero, criteri e limiti

In caso di esaurimento delle graduatorie gerarchicamente superiori, è possibile il conferimento di un incarico di supplenza anche dalle graduatorie di istituto a orario non intero, ovvero su spezzone. In questo caso, c’è la possibilità di ottenere il completamento orario, ma con alcune limitazioni.

I criteri per le Graduatorie di istituto

L’aggiornamento delle graduatorie gps e di istituto è valido per il biennio 2022/23-2023/24.

Le graduatorie di istituto sono utili al conferimento di supplenze brevi. Ad esse si ricorre anche nel momento in cui si verifica esaurimento o incapienza delle GaE e delle GPS, per le supplenze al 31/08 e al 30/06.

Alle Graduatorie di Istituto si ricorre seguendo quest’ordine:

prima fascia, ove sono inclusi i docenti inseriti nelle GaE;
seconda fascia, ove sono inclusi i docenti inseriti nella I fascia delle GPS;
terza fascia, ove sono inclusi i docenti inseriti nella II fascia delle GPS.

Completamento orario

Chi ha ottenuto una supplenza su orario non intero da GI, può ottenere il completamento orario, secondo questi criteri:

aver ottenuto la supplenza ad orario non intero, in assenza di posti interi;
titolo al completamento, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo.

I vincoli

Per ottenere il completamento si può fare riferimento a una sola provincia. Si ha diritto al completamento unicamente nel caso di raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo. Può essere assegnato con più rapporti di lavoro da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo.

La normativa

Chi insegna nella secondaria, può ottenerlo per tutte le classi di concorso (sia di primo che di secondo grado). In questo caso, è possibile cumulare ore sia appartenenti alla medesima classe di concorso che a classi di concorso diverse. Il completamento si può ottenere nel limite di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni. Vale anche tra scuole statali e non, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.