Lasciare uno spezzone per un posto intero: supplenze Ata, diritto al completamento e non solo, ma ci sono dei vincoli
I supplenti ATA inseriti in terza fascia si possono trovare nella condizione, in assenze di incarico su posto intero, di accettare uno spezzone. In questo caso, il supplente ha diritto ad accettare il completamento di orario con altre ore o di accettare, per lo stesso profilo, una supplenza ad orario completo. E’ dovere della scuola consentire al dipendente di esercitare questo tipo di diritto, sia per quel che riguarda il completamento dello spezzone sia per la possibilità di lasciare l’incarico dello spezzone per un posto intero.
Spezzone e completamento
La scuola infatti non può impedire al supplente ATA che ha dovuto prendere uno spezzone per mancanza di posto intero, di accettare il completamento orario fino a 36 ore. Non può nemmeno impedire al dipendente di lasciare lo spezzone per assumere la supplenza sul posto intero.
La normativa che disciplina questo tipo di possibilità è la circolare di regolamento delle supplenze 2022/2023 pubblicata il 29 luglio 2022.
I vincoli
A sancire questo tipo di diritto è il punto 3 della circolare del 29 luglio 2022. Nello specifico, viene sancito che l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale. La condizione è che si tratti di incarico sempre di durata annuale.
Le garanzie
E’ anche consentito di accettare l’incarico fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio. Non solo: in base all’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, è sancito che per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. Dunque il dipendente scolastico ha il diritto di rinunciare a uno spezzone per accettare un posto intero. Il vincolo è però che al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.
Vige sempre la regola che il completamento è possibile unicamente tra posti dello stesso profilo.
Alcuni sindacalisti della Scuola parlano dib “Algoritmo che non funziona” riferendosi al programma ministeriale che assegna le supplenze nella Scuola.
Il problema non e’ che l’algoritmo sia impazzito.
Il problema, forse piu’ serio, e’ che non e’ stato compreso da chi.ha inserito le preferenze.
E’ sicuramente successo che molte supplenze sono state assegnare a candidati collocati in basso nelle graduatorie o che non siano state assegnate.
Il motivo e’ semplice.
I candidati che stavano in graduatoria, anche collocati in posizioni in alto, hanno indicato scuole che non avevano bisogno di supplenti.
Sarebbe stato sufficiente inserire una preferenza sintetica (Comune o Distetto) e che tutta probabilita’ i problemi che voi sollevate non ci sarebbero stati.
Non e’ quindi l’algoritmo che non funziona, come voi dite: sono invece i candidati a non aver capito come funziona.
Che i candidati possano non averlo capito ci puo’ stare.
Che siano molti sindacalisti a non averlo capito mi lascia molto perplesso.
Salve,volevo sapere se potevo lasciare un incarico al 30 06 2023 con clausola avente diritto ex L S U,per un posto al 31 08 2023.grazie
Mi permetta di dissentire,la mia collega con 46 punti è stata scavalcata da un docente con 44. E ha inserito la scuola con diversi posti liberi su sostegno. come si spiega?
Come mai nelle graduatorie d’istituto incrociate non risulto? Non sono state aggiornate? Che succede con le supplenti assegnate dai dirigenti?