Scuola

Pei scuola 2022: la novità è lo stop all’esonero, verrà cancellata la frase “l’alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio”

Non ci saranno sostanziali novità per il mondo del sostegno in vista del prossimo anno scolastico, dal momento che viene confermato in larga parte il nuovo impianto legato al PEI. Non ci saranno rivoluzioni al decreto interministeriale di due anni fa, che subirà solo alcune piccole modifiche non sostanziali.

Stop all’esonero

E’ l’esito dell’incontro tra Ministero dell’istruzione e Osservatorio Permanente per l’inclusione scolastica. La decisione, forse anche in virtù del prossimo cambio della guardia di esecutivo e conseguentemente del ministero dell’istruzione, è di proseguire sulla strada già tracciata.

Una delle poche modifiche concerne lo stop all’esonero, che comporta l’eliminazione della parte in cui si sancisce che “l’alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio“.

La volontà del Ministero è di istituire un’attività differenziata di tipo laboratoriale in sostituzione dell’esonero. Circostanza sulla quale non si è ancora trovato un punto di incontro e che sarà oggetto di successivi approfondimenti.

Scavalcato il Tar

Non cambiano nemmeno i criteri di assegnazione delle ore di sostegno, che verranno gestite in base al range.

Niente rivoluzioni al modello di PEI dunque nonostante le critiche del Tar, in base alle quali il Ministero aveva emanato una nota con la quale dava indicazioni operative per attuare i rilievi della sentenza.

Secondo il Consiglio di Stato il decreto non è idoneo a ledere interessi concreti e che l’impugnabilità dei contenuti del Decreto dovrà avvenire nel “concreto provvedere, nei singoli casi particolari, in attuazione o sulla base ed entro i limiti di norme antecedentemente poste.”

Interesse attuale all’impugnazione

“Per riconoscere la diretta impugnabilità dell’atto – continua la sentenza – è dirimente la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell’interessato che determini, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale all’impugnazione, altrimenti l’impugnativa dell’atto finirebbe per trasmodare in un controllo oggettivo sulla legittimità dell’atto generale, in contrasto con gli enunciati principi sulla natura personale, concreta e attuale dell’interesse per cui l’ordinamento accorda tutela.”