Supplenze con clausola risolutiva: per le sanzioni la circolare non distingue questo tipo di incarico da quelli temporanei attribuiti da graduatorie di istituto
Le supplenze assegnate con contratto contenente clausola risolutiva sono supplenze brevi conferite a candidati sulle cui teste pende una sorta di spada di Damocle: infatti sono supplenze brevi che vengono assegnate in attesa che l’incarico venga poi conferito a chi ha vinto il concorso straordinario bis. Un concorso che si sta completando a macchia di leopardo sul territorio nazionale, e che vede alcune regioni nettamente in ritardo rispetto ad altre, al punto che bisognerà attendere l’autunno per assistere al suo completamento.
Le decisioni degli Uffici scolastici
La responsabilità di queste assegnazioni è rimessa agli Uffici Scolastici, a conoscenza della possibilità di accantonare le cattedre perchè il concorso straordinario bis si concluderà in tempo perché i vincitori possano svolgere l’anno di prova.
Queste cattedre vengono attribuite con contratti con supplenza da graduatorie di istituto con clausola risolutiva. Lo specifica lo stesso Ufficio Scolastico di Latina, a rappresentanza degli altri uffici scolastici che si trovano nella medesima situazione per via del ritardo con cui si stanno svolgendo le prove del concorso straordinario bis:
“Sono attribuiti, nelle more della conclusione delle relative procedure concorsuali, con contratti a tempo determinato breve e saltuario, nel momento dell’approvazione delle graduatorie della procedura concorsuale straordinaria”.
Le sanzioni in caso di rinuncia o abbandono
Una situazione che ha penalizzato, in base, al meccanismo dell’algoritmo, coloro i quali erano posizionati meglio in graduatoria e per prima si sono visti assegnare incarichi che potrebbero essere risolti da un momento all’altro, ben prima della fine dell’anno scolastico, proprio in virtù della clausola apposta. La beffa è anche che non si può lasciare questo tipo di supplenze con clausola per altre supplenze, senza incorrere in sanzioni.
Le supplenze con clausola, infatti sono equiparate a tutte le altre, per cui la rinuncia o l’abbandono comporta sanzioni come quelle temporanee attribuite da graduatorie di istituto.
Questo implica che la supplenza temporanea può essere lasciata per una al 30 giugno o 31 agosto ma se attribuita da GaE o GPS, non da graduatorie di istituto.