Scuola

Completamento orario supplenze: consentito fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo

Tra le varie sfaccettature del conferimento supplenze docenti c’è quello relativo al completamento dell’orario, istituto regolamentato da una serie di indicazioni che precludono una scelta degli incarichi a trecentosessanta gradi.
In alcune occasioni questo tipo di completamento viene gestito dall’Ufficio Scolastico all’interno dell’informatizzazione nomine supplenze, con procedura anche manuale. Ma si può anche verificare il caso di assegnazione da graduatorie di istituto.

L’ordinanza ministeriale

In questo senso fa fede la normativa contenuta all’interno dell’ordinanza ministeriale che gestisce le supplenze:

L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante.

Diritto al completamento

Nel caso del completamento da Graduatorie di istituto, il regolamento prevede che se non siano disponibili posti interi, il completamento è possibile nel solo caso in cui il candidato sia destinatario di uno spezzone orario in assenza di posti interi e in una sola provincia.

Ha diritto al completamento sino al raggiungimento del previsto orario obbligatorio di insegnamento. L’orario totale limite è di 18 h nella secondaria, 22+2 nella primaria, 25 nella scuola dell’infanzia.

Resta valida la previsione in base alla quale se il candidato ha ricevuto uno spezzone orario da GaE/GPS, ha diritto al completamento da graduatorie di istituto, purchè le GaE/GPS e le GI appartengano alla stessa provincia.

Indicazioni per il completamento

In linea generale, il completamento:

è conseguibile con più rapporti di lavoro da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo;
per i docenti della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso (sia di primo che di secondo grado), cumulando ore sia appartenenti alla medesima classe di concorso che a classi di concorso diverse.

Sempre per quel che riguarda le graduatorie di istituto, il completamento può essere composto da un massimo di tre sedi scolastiche e massimo due comuni, senza prescindere dalla facile raggiungibilità.

In ogni caso, il completamento d’orario può avvenire esclusivamente tra:

  • supplenza scuola dell’infanzia + supplenza scuola dell’infanzia
  • supplenza scuola primaria + supplenza scuola primaria
  • supplenza scuola secondaria di primo grado + supplenza scuola secondaria di primo grado
  • supplenza scuola secondaria di secondo grado + supplenza scuola secondaria di secondo grado
  • supplenza scuola secondaria di primo grado + supplenza scuola secondaria di secondo grado