Rinuncia supplenza Gps conseguenze: è sempre possibile ottenere incarichi da graduatorie di istituto
Mentre i sindacati chiedono chiarimenti al ministero in merito agli errori o presunti tali dell’algoritmo, mediante la possibilità di accedere ai dati dello stesso per comprendere meglio criteri e logiche di assegnazione, prosegue il caos con rettifiche e correzioni e posizioni ancora aperte che riguardano le graduatorie provinciali per le supplenze.
I chiarimenti degli uffici scolastici provinciali
Non sono sufficienti in questo senso le rassicurazioni da parte degli Uffici scolastici provinciali che restano convinti, errori corretti a parte, della bontà del lavoro svolto dall’algoritmo e delle impostazioni con cui è stato settato.
In questo senso prosegue sulla falsariga delle precedenti rassicurazioni la nota dell’USP Bari, secondo cui “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
La rinuncia di fatto
In base alla circolare per le supplenze, chi non ha indicato alcune sedi ha di fatto espresso una tacita rinuncia all’incarico che preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
Questo comporta per chi non ha indicato tutte le sedi disponibili tra le sue preferenze, escluso dal primo turno di nomina, l’esclusione per le sedi per cui non ha espresso preferenza. Per questi candidati non c’è possibilità di ottenere assegnazione dell’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/23.
Le supplenze da graduatorie d’istituto
Questo in virtù della sanzione che scatta in caso di rinuncia. La circolare per le supplenze prevede che per questi candidati ci sia la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e delle GPS, solo per lo stesso insegnamento. Potranno però ottenere supplenze da Graduatorie d’Istituto.
Diverso il discorso per quel che riguarda il regolamento previsto dalla circolare per le supplenze relativo a chi ha ottenuto spezzoni orario. La normativa prevede che “l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario”.