Permessi brevi non recuperati: al docente viene trattenuta una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate
La normativa che regolamenta i permessi brevi è spesso oggetto di discussione particolarmente in merito ad alcuni aspetti specifici. I permessi brevi nella scuola sono un diritto del personale di ruolo e supplente. Quindi riguardano sia i docenti a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato, e sono regolamentati dall’art. 16 del CCNL 29/11/2007.
Le esigenze di servizio
Secondo la normativa, i permessi brevi sono un diritto sia dei docenti con contratto di ruolo che dei precari. E’ previsto che “compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione“.
C’è però un limite, costituito dal totale di 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale Ata. Diverso l’ammontare complessivo del personale docente, per il quale il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
Il recupero dei permessi
I permessi possono essere recuperati. La normativa prevede che “entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate“.
Le ore di riferimento
Il permesso per gli insegnanti viene riconosciuto nel momento in cui è possibile procedere alla sostituzione con personale in servizio. L’orario di insegnamento di riferimento per i docenti è di 25 ore nella scuola dell’infanzia, di 22 ore nella scuola elementare e di 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.