Permesso malattia figlio scuola: la richiesta non può essere negata dal dirigente scolastico, ma ci sono limiti a seconda dell’età del bambino
Il personale scolastico ha diritto a chiedere un permesso di assenza da lavoro, o congedo per malattia del bambino. Un diritto che spetta sia ai docenti che agli Ata, e non c’è distinzione tra tipo di contratto in essere. Dunque ne hanno diritto sia coloro i quali dispongono di un contratto a tempo indeterminato che i supplenti.
Periodo di congedo
Se il bambino non ha ancora compiuto i tre anni, il congedo per la malattia del figlio può essere fruito senza alcun limite. Cambia invece il discorso se il bambino ha fra i tre e gli otto anni. In questo caso, il dipendente scolastico ha diritto a soli cinque giorni lavorativi di congedo all’anno per ciascun genitore non retribuito, da fruire sempre alternativamente.
Il dipendente scolastico che fa richiesta di congedo per malattia del bambino è titolare di un vero e proprio diritto potestativo alla fruizione dello stesso. Questo significa che il dirigente scolastico non può negare questo diritto, nemmeno se ci sono straordinarie esigenze di servizio. Esigenze che non possono nemmeno interrompere il congedo da parte del dipendente del periodo richiesto.
Questo significa che di fronte all’esigenza, il congedo non è sottoposto a decisione discrezionale del Dirigente, il cui compito si limita a verificare la sussistenza dei presupposti di legge e prendere atto del diritto ad assentarsi della dipendente.
La comunicazione
La procedura da parte dei dipendenti per usufruire di questo diritto è quella di presentare all’ufficio di appartenenza un certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. E’ necessario anche fornire una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui si certifica che l’altro genitore non sia nello stesso periodo in astensione dal lavoro per il medesimo motivo ed i periodi con diritto all’intero trattamento economico eventualmente fruiti dall’altro genitore.
Ma cosa succede se la malattia del bambino è improvvisa e coincide con il giorno in cui il dipendente scolastico deve prestare servizio nella scuola? In questo caso diventa difficile farsi rilasciare per tempo il certificato dal medico specialista per inviarlo alla scuola di servizio. In questi casi si segue la procedura per la malattia propria:
Obbligo del dipendente è quindi quello di comunicare “tempestivamente”, per telefono, fax o telegramma, e “non oltre l’inizio dell’orario di lavoro” l’assenza per malattia del figlio.