Supplenza su potenziamento: se impediscono raggiungimento di obiettivi prefissati sull’offerta formativa, non devono essere svolte
Il docente di potenziamento viene impiegato molto spesso per supplenze di colleghi come nel caso di assenze per Covid o legge 104. Una prassi ormai consolidata in molti istituti che causa ogni anno moltissime lamentele. La legge dice che le ore assegnate come potenziamento debbano essere usate solo in maniera residuale per sostituire colleghi assenti, ma spesso non è così, e le assenze legate al covid negli ultimi anni non hanno fatto altro che acuire il problema.
La normativa
Secondo la normativa, i docenti di potenziamento hanno un orario che viene stabilito dal Dirigente scolastico in base a proposte e criteri degli organi collegiali. Su questo tema ci si confronta a livello di contrattazione integrativa d’istituto.
L’orario di servizio settimanale viene regolato dall’art. 28 del CCNL:
“In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in:
- 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia
- 22 ore settimanali nella scuola elementare
- 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,
- distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Il Dirigente scolastico, con atto di gestione, procede alla formulazione dell’orario.
Le attività
Secondo il contratto nazionale, ci sono ulteriori attività di potenziamento rispetto a quelle previste per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’articolo:
- istruzione;
- orientamento;
- formazione;
- inclusione scolastica;
- diritto allo studio;
- coordinamento;
ricerca e progettazione
Potenziamento e supplenze
La legge prevede che il dirigente scolastico possa sostituire i docenti assenti, per compensare supplenze temporanee fino a dieci giorni, con personale dell’organico dell’autonomia.
Se le supplenze impediscono il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ai fini del potenziamento dell’offerta formativa, i docenti interessati non devono svolgerle.
Quindi i docenti possono essere impiegati nella sostituzione dei colleghi assenti sino a 10 giorni, soltanto per le eventuali ore non programmate nel PTOF, ai fini dell’ampliamento e del potenziamento dell’offerta formativa.
Quindi non è possibile assegnare a un docente, impiegato su potenziamento, solo supplenze sino a 10 giorni. E’ possibile invece farlo su ore non programmate nel PTOF.