Scuola

Scatti anzianità docenti precari: anche per i supplenti passaggio su scaglioni stipendiali più alti per rivedere in meglio la ricostruzione di carriera

Anche i docenti precari hanno diritto agli scatti di anzianità relativi al periodo in cui hanno insegnato con contratto a tempo determinato. Questo perchè anche le supplenze danno diritto agli scatti di anzianità. Non solo: se il ministero non le riconosce, commettendo un errore, in caso di mancata assegnazione il docente precario ha diritto al risarcimento del danno.

Differenze retributive maturate per effetto dell’anzianità

La sentenza è della Corte di Appello di Catanzaro, e si riferisce al caso di una collaboratrice scolastica che ha fatto ricorso per modificare la precedente sentenza del tribunale di Cosenza, assegnando “le differenze retributive maturate per effetto dell’anzianità che” il lavoratore scolastico “ha conseguito nei singoli rapporti di lavoro a termine, secondo la progressione stipendiale che è prevista dai contratti collettivi nazionali di comparto per il personale di ruolo”.

L’ennesima sentenza a favore de diritti dei docenti precari, su vari aspetti che attengono ai diritti dei supplenti già penalizzati dalla loro condizione di lavoratori senza contratto a tempo indeterminato. Dopo la carta del docente, riconosciuta anche a chi non è di ruolo comprensiva del pagamento degli arretrati, arriva questa sentenza che riguarda gli scatti stipendiali.

Passaggio su scaglioni stipendiali più alti

La sentenza del giudice consente ai precari anche di recuperare le somme e gli scatti stipendiali sottratti dal ministero. Una decisione che va a incidere direttamente sugli stipendi dal momento che il passaggio su scaglioni stipendiali più alti permette anche di rivedere in meglio la ricostruzione di carriera. In questo modo, può essere comprensiva di tutti i periodi di precariato.

Con la sentenza, la Corte “dichiara il diritto dell’appellante alla progressione retributiva per l’anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati alle dipendenze del Miur con contratti a tempo determinato; condanna il Miur al pagamento in favore” del collaboratore scolastico “delle relative differenze maturate tra le retribuzioni percepite e quelle dovute in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.