Scuola

Assenza per malattia docenti a tempo determinato: diversa normativa se per intero anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche o per periodi brevi di supplenza

Come è regolamentata l’assenza per malattia dei docenti a tempo determinato? La disciplina contrattuale dei precari in caso di malattia differisce da quella dei docenti con incarico a tempo indeterminato. Per questo l’Aran ha puntualizzato la metodologia con cui deve essere calcolata l’assenza di un docente con un particolare contratto. Nello specifico, si tratta della malattia di un docente che ha stipulato un contratto fino al 30 giugno con una scuola e una supplenza breve, per completamento orario, con un’altra scuola.

La disciplina secondo Aran

Secondo Aran, la normativa cambia a seconda che si sia al cospetto di malattia del personale scolastico assunto a tempo determinato assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche oppure sia stato assunto per periodi brevi di supplenza.

Nel primo caso il docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

La conservazione del posto

Nel secondo caso per assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico vige il diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%”. Pertanto, nel caso specifico, ogni contratto di supplenza andrà gestito con la disciplina prevista per lo stesso.

Diverso ancora il caso di malattia del personale assunto a tempo determinato. In questo caso il trattamento economico dell’assenza per malattia del personale assunto a tempo determinato prevede che nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, vige il diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annui, retribuiti al 50%.