Spezzoni pari o inferiori a 6 ore: ordine attribuzione tra docente di ruolo e precario per le ore interne alla scuola
Siamo alle battute finale inerenti l’attribuzione delle supplenze per l’anno scolastico 2022 23, e ci sono ancora cattedre vacanti e da attribuire spezzoni pari o inferiori a 6 ore. La gestione di queste attribuzioni è regolamentata dalla nuova normativa che riprende quanto sancito qualche anno fa.
Spezzoni pari o inferiori a 6 ore
Con la circolare supplenze di quest’anno, infatti, si fa riferimento a un nuovo criterio inerente l’attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra.
L’ordinanza ministeriale 112/2022:
In base all’articolo 2, comma 3, la nuova ordinanza ministeriale sancisce che le suddette ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, devono essere conferite direttamente dai dirigenti scolastici. L’accettazione è a discrezione dei destinatari. Si segue un ordine preciso.
I primi a essere presi in considerazione sono i docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento d’orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse. In seconda battuta, ci si rivolge ai docenti di ruolo della stessa scuola, purchè dispongano di titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento. In ultima istanza la supplenza è proposta ai docenti a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento.
I criteri
Se nessuna delle suddette categorie è disponibile, la supplenza può essere attribuita mediante graduatorie di istituto.
In caso di possesso dell’abilitazione, il docente precario può richiedere, con priorità, l’attribuzione dello spezzone pari o inferiore alle 6 ore qualora sia necessario un completamento. Se non si pone questa condizione, si passa al docente di ruolo con abilitazione per la classe di concorso in oggetto.
In mancanza di alternative, si può attribuire l’incarico al docente precario, sempre in possesso dell’abilitazione, già in servizio per 18 ore in quella scuola. Solo successivamente si passa allo scorrimento delle graduatorie di istituto.