Scuola

Recupero permessi brevi nella scuola: entro due mesi, altrimenti scatta la trattenuta della somma pari alla retribuzione per il numero di ore non recuperate

In attesa di eventuali modifiche anche alla parte normativa del contratto nazionale scuola, è ancora in vigore la parte che regolamenta la possibilità che il personale scolastico possa usufruire dei permessi brevi per esigenze personali. Si tratta di quei permessi che servono ai dipendenti per motivi di salute o personali e che necessitano di assentarsi dal luogo di lavoro.

Assenza per brevi periodi giornalieri

Il diritto è riservato sia al personale con contratto a tempo indeterminato che al personale con contratto a tempo determinato. I permessi brevi non possono avere durata superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio. In generale, per il personale docente non possono superare le due ore.

Richiedendo questo tipo di permessi il lavoratore può assentarsi dal lavoro per brevi periodi giornalieri per “esigenze personali”.

Chi richiede questo tipo di permesso, non deve in alcun modo spiegare o giustificare il motivo della necessità, ne tramite documentazione ne tramite autocertificazione.

Il limite annuale

Il limite annuale massimo dei permessi annuali non può superare l’orario settimanale di insegnamento:

il docente di scuola di I e II grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico;
il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico;
il docente di scuola dell’infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico.

I permessi devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore.

Personale ATA

Per il personale ata il limite massimo è di 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero ovvero 3 ore.

L’obbligo da parte del dipendente che ha usufruito del permesso, è di recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Tempi e modi li dovrà stabilire il dirigente scolastico. Se non si verifica il recupero, scatta la trattenuta della somma pari alla retribuzione che spetta per il numero di ore non recuperate. L’eventuale trattenuta è oraria e non vale per frazioni di ore.

Viene applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Per i docenti si basa sull’ora di lezione. Per il personale ATA se la frazione supera i 30 minuti si arrotonda per eccesso. Si arrotonda per difetto se inferiore.