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Permessi 18 ore Ata: si differenziano dalla malattia, pur essendo simili, perché non caratterizzati da patologia in atto o incapacità lavorativa

Il personale ATA, anche senza contratto a tempo determinato, ha diritto a 18 ore di permesso da richiedere nell’ambito di un anno scolastico, utili per svolgere visite mediche. La normativa disciplina due diverse tipologie di assenze: quelle riconducibili al “permesso” (18 ore in un anno scolastico) e quelle che dipendono da uno stato di incapacità lavorativa e quindi connesse a una malattia.

La riduzione delle ore

Bisogna quindi distinguere tra i permessi di 18 ore e quelli per malattia. La differenza è sottile dal momento che non sono queste ultime causate da una malattia in corso o incapacità lavorativa. Chi si sottopone a una terapia, chi ha bisogno di una visita o di un esame diagnostico, o chi deve fare ricorso a prestazioni specialistiche, fosse solo per prevenzione, ha diritto a richiedere il permesso, che va quindi giustificata solo con la relativa attestazione di presenza.

Le 18 ore annue sono ridotte in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Le alternative alle 18 ore

In base alla normativa, il dipendente non è obbligato a usufruire delle 18 ore. Infatti il dipendente, in base al comma 15 dell’art. 33, ha diritto a ricorrere, in alternativa ai permessi, anche ad altre causali di assenza. In questo caso deve fare richiesta e giustificarli secondo le rispettive previsioni.

Non viene infatti meno il diritto per il dipendente, di usufruire, in alternativa ai permessi di cui ha diritto, anche dei permessi brevi a recupero (art. 16 CCNL 2006-09), dei permessi per motivi familiari e personali (art. 32 CCNL 2016-2018), dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario. Sono tutte fattispecie previste dal trattamento economico e giuridico di tali istituti dai cit. CCNL.

Le motivazioni

Sono permessi e riposi ai quali il dipendente può ricorrere in base ad una sua specifica scelta. Ma può ricorrere a questo diritto anche nel caso in cui il dipendente abbia bisogno di assentarsi per visite, terapie, prestazione o esami in misura superiore al monte ore sopraindicato e non sussistano le condizioni per il ricorso all’istituto della malattia stabilite dai successivi commi 11, 12 e 14 dello stesso art. 33.