Rinuncia proroga supplenza breve: è equiparata alla rinuncia alla proposta contrattuale, le sanzioni che comporta
Il docente assegnatario di una supplenza breve ha poi alcuni obblighi nei confronti della scuola, uno di questi è mantenere l’incarico con una proroga nel momento in cui dovesse protrarsi l’assenza del titolare. Il caso si verifica quando il titolare si assenta e prolunga l’assenza senza interruzioni.
Le condizioni
Dunque deve verificarsi il caso che tra i due periodi di assenza intercorra un giorno festivo oppure il giorno libero (giorni per i quali il titolare non presenta nessuna richiesta di assenza, per cui risulti formalmente in servizio). In quel caso al supplente spetta la proroga del contratto dal giorno successivo a quello di scadenza del contratto precedente, senza alcuna interruzione.
E’ importante sottolineare come la proroga prescinda dal motivo dell’assenza. Questo significa che il titolare può cambiare tipologia di assenza, senza che questa influisca sulla proroga della supplenza. Va tenuto presente che la priorità per l’istituto è quella di garantire la continuità didattica agli alunni.
Le sanzioni
Questo significa che rinunciare alla proroga della supplenza, vuol dire effettuare una vera e propria rinuncia alla proposta contrattuale. Questo significa:
in caso di supplenza su posto comune, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione;
in caso di supplenza su posto di sostegno, esclusivamente per gli aspiranti specializzati, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.
A chi si applicano
Di conseguenze le sanzioni si applicano sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Valgono anche per il solo anno scolastico di riferimento. Riguardano la graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati. Non si applicano agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.