Scuola

Domanda part time scuola 2022/23: non potrà essere accolta se non c’è residuo sul contingente, è preclusa ai supplenti con incarico temporaneo

La possibilità di modificare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale da parte di docenti e ATA è un diritto riservato anche ai supplenti con incarichi al 31 agosto o al 30 giugno. La richiesta può essere presentata anche successivamente alla presa di servizio.

La circolare sulle supplenze

Lo conferma l’annuale circolare sulle supplenze attualmente in vigore.

La parte che disciplina l’attribuzione delle supplenze su Part Time specifica che:

“Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’articolo 25, comma 6, e l’articolo 39, con particolare riguardo al comma 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44, comma 8, 51 e 58 relativamente
al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.”

Le condizioni per l’accoglimento della domanda

La palla passa poi ai dirigenti scolastici, che devono avviare un determinato iter una volta ricevuta una richiesta da parte di un supplente. Il primo passaggio è quello di interfacciarsi con gli Ambiti territoriali provinciali o interpellarli per sapere se è stato superato il contingente di posti destinabili al tempo parziale. La domanda non potrà essere accolta se non c’è residuo sul contingente.

Possono fare richiesta di passaggio al part time solo i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Questa possibilità è preclusa ai supplenti con incarico temporaneo.

La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno.