Gps 2022: un docente già assunto da graduatorie di istituto se non è interessato a una nomina conferita successivamente da GPS, non subirà sanzioni per il suo rifiuto
L’intricato sistema delle supplenze non costituisce solo materia oscura per quel che riguarda la comprensione del meccanismo di assegnazione delle cattedre tramite algoritmo, che come abbiamo visto nelle ultime settimane sta lasciando abbondantemente a desiderare.
Un regolamento deficitario
La difficoltà è anche quella che riguarda il meccanismo di diritti ed eventuali penalizzazioni per quanti hanno necessità di effettuare scelte che non siano lineari come accettare e mantenere un incarico, ma lasciarne uno già ottenuto per prendere un’altra strada.
Il problema è che molte casistiche, proprio perchè se ne verificano una miriade diversa di anno in anno e a seconda delle singole necessità dei docenti, non sono nemmeno inserite in nessun regolamento. Con la conseguenza che molti docenti e soprattutto dirigenti scolastici devono navigare a vista per capire come gestire i contratti.
La circolare delle supplenze
In base alla circolare delle supplenze
“le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia”.
Questo perchè in attesa della deroga, chi è inserito in Gps non può presentare domanda di messa a disposizione.
La normativa prevede che il docente, già nominato da graduatoria di istituto su una supplenza che lo soddisfa, non è obbligato ad accettare l’eventuale nomina da GPS arrivata successivamente. Questo in modo che non incorra nelle sanzioni previste per la rinuncia all’incarico.
Le sanzioni per il rifiuto
Lo specifica l’ordinanza ministeriale del maggio scorso, in cui è specificato che “il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”.
Questo significa che un docente già assunto da graduatorie di istituto se non è interessato a una nomina conferita successivamente da GPS, non subirà sanzioni per il suo rifiuto.
Nel caso in cui la nomina arrivi tramite MAD, la normativa non prevede sanzioni, ma prevede che “gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022”.