Domanda mobilità docenti 2022: gli assunti del concorso straordinario bis non possono presentarla
I vincitori del concorso straordinario bis, man mano che ottengono il contratto, prendono il posto dei supplenti assunti con clausola risolutiva, ovvero contratto pendente che viene meno nel momento in cui il titolare diventa disponibile. Per i docenti assunto nell’a.s. 2022/23, dal 1° settembre 2022 dalle GM del concorso straordinario bis non c’è però la possibilità di presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2023/24.
La decadenza dalla procedura
Il divieto per questi docenti di presentare domanda di trasferimento è correlata al fatto di essere assunti a tempo determinato. Questa possibilità l’avranno poi nell’a.s. 2023/24 per l’a.s. 2024/25, ma solo se arriverà l’immissione in ruolo, strettamente correlata al superamento del percorso di formazione universitario e del periodo di prova.
Per i vincitori del concorso straordinario bis, è prevista la possibilità di ripetere l’anno di prova, mentre il fallimento della prova conclusiva del percorso universitario comporta la decadenza dalla procedura.
La normativa attuale prevede che i docenti assunti dalle GM del concorso straordinario bis, nell’a.s. 2022/23, non potranno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2023/24, ai fini dell’acquisizione della scuola di titolarità.
L’acquisizione della sede di titolarità
La normativa è quella prevista dall’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022/25, concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA. Questa normativa disciplina l’acquisizione della sede di titolarità da parte del personale docente assunto negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
E’ previsto che i docenti neo assunti in ruolo possano presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità. Chi non esercita questo diritto, resta nella scuola di assunzione. Il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità scatterà dall’anno scolastico del trasferimento.