Tabella riassuntiva congedo parentale scuola 2022: i periodi indennizzabili per uno o per entrambi i genitori
Da quasi due mesi sono in vigore le novità inerenti uno degli aspetti più controversi in materia di diritto del lavoro e della famiglia. Ci riferiamo alle novità introdotte nell’ambito del congedo parentale. Le modifiche sono state ufficializzate con il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022.
Le nuove regole sul congedo parentale
A cambiare sono state in primis le tempistiche concesse ai lavoratori dipendenti. Tra questi rientrano quindi anche i lavoratori appartenenti al personale della scuola. Nel dettaglio l’INPS ha specificato quali sono le nuove regole per il congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti:
la madre e il padre, fino al 12° anno (prima era fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) hanno diritto a un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
Tutti e due i genitori hanno diritto, alternativamente, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
I limiti
Non cambiano i limiti massimi riconosciuti a ciascun genitore e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U..
Questo significa che alla madre è riconosciuto un periodo massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
Al padre è riconosciuto invece il diritto di godere di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
A tutti e due i genitori è riconosciuto un totale di massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Il 30% dello stipendio
Chi svolge da solo il ruolo di genitore, ha diritto a 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Rientra nella categoria dei genitori soli anche quelli ai quali sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.
Il genitore solo
Chi ha bisogno di un congedo parentale ulteriore rispetto ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, ha diritto, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), a un’indennità pari al 30% dello stipendio, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23 del T.U.