Rinuncia nomina da Gae o Gps: i docenti possono comunque ricevere proposte di supplenza dalle Graduatorie di istituto
La procedura di assegnazione supplenze, a rigor di logica, dovrebbe essere già stata completata da tempo, in considerazione del fatto che l’anno scolastico è iniziato da più di un mese e dunque molte cattedre sono ancora scoperte con evidente penalizzazione nei confronti degli studenti.
Completamento delle supplenze
La realtà dei fatti è invece che, a dispetto della soddisfazione espressa dal ministro uscente Bianchi per la celerità ella procedura (va riconosciuto un miglioramento rispetto allo scorso anno, ma non ancora tale da poter essere considerato un risultato soddisfacente) per completare le supplenze docenti relative all’anno scolastico 2022/23 in tante province è necessario scorrere le graduatorie di istituto.
Il motivo è che le GPS sono esaurite. Ma c’è anche la necessità in alcuni casi di assegnare supplenze temporanee, oppure con clausola risolutiva per attendere la nomina dei vincitori del concorso straordinario bis.
La rinuncia da Gae o Gps
La normativa in ogni caso consente ai docenti che hanno rinunciato alla nomina da GaE o GPS di ottenere e accettare proposte di supplenza dalle Graduatorie di istituto.
Se si verifica questa fattispecie, si applica la sanzione prevista per la rinuncia. Questo significa che per il docente protagonista di questa scelta scatta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e delle GPS, solo per lo stesso insegnamento. Resta intatta invece la possibilità di ottenere supplenze da Graduatorie d’Istituto.
L’incarico da scuola paritaria
C’è poi la possibilità di ottenere l’incarico nella scuola paritaria.
Lo specifica l’articolo 13, comma 20, dell’OM n.112/2022:
L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.