Graduatorie, Gps e supplenze

Docente di ruolo può accettare supplenza 2022: il contratto nazionale prevede la possibilità solo se annuali o al termine delle attività didattiche

Le supplenze non sono solo una possibilità per i docenti precari in cerca di una prima occupazione, ma possono essere una risorsa anche per un docente di ruolo. A una condizione però: che siano annuali o al termine delle attività didattiche.

Diverso ordine o grado d’istruzione

Il contratto nazionale, al momento, prevede che il personale docente possa accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Questo significa che tra i diritti del docente di ruolo c’è quello di accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 in un grado di istruzione o classe di classe di concorso diversi da quelli di titolarità.

In caso gli venga conferita una supplenza, mantiene senza assegni, la titolarità della sede per tre anni scolastici. Poi al quarto anno di supplenza dovrà presentare domanda di mobilità, in modo da acquisire la nuova sede di titolarità.

La normativa del contratto nazionale

Il contratto nazionale impedisce di svolgere contemporaneamente servizio di ruolo e ore di supplenza. Infatti secondo la normativa, il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, è soggetto alla disciplina prevista dal CCNL comparto scuola per il personale a tempo determinato.

Questo significa che se ci sono le condizioni, il docente può svolgere solo la supplenza. In generale il contratto nazionale non stabilisce un numero minimo di ore e non specifica se si debba trattare di posto/cattedra interi. La normativa prevede che il docente venga retribuito come i supplenti, quindi in base alle ore svolte.

Da tenere presente anche che il raggiungimento delle 24 ore settimanali è previsto soltanto nella propria scuola, in caso di assegnazione di spezzoni pari o inferiori a 6 ore. Gli spezzoni sono supplenze al 30 giugno.