Pagamento ferie non godute scuola: vanno sempre monetizzate, via ai risarcimenti anche per migliaia di euro
Anche i precari della scuola hanno diritto al pagamento delle ferie non godute. Lo conferma l’ennesima sentenza di un tribunale che colma la lacuna lasciata dalla parte normativa per quel che concerne i diritti di docenti e ata, costretti a fare ricorso per veder riconosciuto quello che viene negato da ormai diversi anni.
Via ai risarcimenti
Arrivano così i rimborsi per il personale della scuola che non si era visto finora riconosciuto il diritto al rimborso delle ferie non godute.
L’ultimo caso, simile a tanti altri, riguarda la mancata assegnazione delle somme dovute dallo Stato per decine di giorni di ferie non godute. Il risarcimento può essere anche di diverse di migliaia di euro.
Secondo il giudice, il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ma “allo scopo di ricondurre tale normativa all’interno dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie” (..) “anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne”.
Le ferie non godute vanno sempre monetizzate
E’ la conferma che le ferie non godute vanno sempre monetizzate. Diritto che se non viene riconosciuto dallo Stato viene poi compensato dai giudici. Un diritto che riguarda tutto il personale della scuola, a prescindere dal tipo di contratto in essere: insegnanti, educatori, amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici, personale Ata.
Secondo la giurisprudenza, in virtù della novella legislativa l’indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra numero complessivo di giorni di ferie maturati dal docente durante l’anno scolastico e numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l’anno scolastico per effetto dell’art. 1, comma 54, nel corso della sospensione delle lezioni nonché numero di giorni di ferie fruiti, eventualmente, dal docente a domanda”.
Differenziale tra giorni di ferie maturati e fruiti d’ufficio
Quindi il ricorso deve essere dunque accolto, con contestuale accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente all’indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d’ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguente condanna della resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell’indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso.