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Concorso straordinario abilitante: della procedura rimane in piedi la prima parte ma il ministero deve decidere come legarla poi alla formazione

Difficile che possano esserci a breve novità significative per quel che riguarda il concorso straordinario abilitante riservato ai precari con 3 anni di servizio, di fatto scomparso prima della pandemia e caduto nel dimenticatoio lasciando tutti coloro i quali si erano iscritti, pagando anche la tassa di partecipazione, senza la possibilità di ottenere l’abilitazione.

Domanda di partecipazione presentata

Il concorso straordinario abilitante, previsto dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, è stato bandito con DD n. 497/2020 e successivamente integrato con DD n. 748/2020.

I candidati in possesso dei previsti requisiti, hanno presentato regolare domanda di partecipazione entro il 15 giugno 2020. Per loro anche l’onere di aver versato il contributo di segreteria, ma il concorso non c’è mai stato.

C’è stato poi il decreto n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, che ha modificato quanto previsto dal DL 126/2019 per il concorso straordinario 2020 per il ruolo, e che ha regolamentato anche quello per l’abilitazione, abrogando l’emanazione del decreto che doveva stabilire i contenuti della prova orale di abilitazione.

Come abilitarsi

Tutto ciò rende impossibile l’attuazione del concorso così come era stato ideato.

Il ministero avrebbe la possibilità di recuperare la prima parte composta da 60 domande a risposta multipla. Ora il ministero potrebbe portare avanti la procedura, ma ci sarebbe poi da stabilire come legarla poi alla formazione.

Al momento per abilitarsi all’insegnamento, in virtù della riforma del reclutamento voluta dal ministro Bianchi ma ancora in attesa dei decreti attuativi, bisogna seguire il previsto percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA. Al percorso accedono gli aspiranti:

(per i posti comuni) in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico oppure di diploma AFAM di II livello oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
(per gli ITP) in possesso di laurea oppure di diploma AFAM di I livello oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (sino all’a.s. 2024/25, per gli ITP è previsto quanto disposto dall’art. 22/2 del D.lgs. 59/17).