Docenti depennati Gps: i contratti di supplenza devono scadere entro il 30 giugno
E’ stato indispensabile un intervento specifico da parte dell’Ufficio scolastico della Lombardia per chiarire la situazione inerente il contesto giuridico attinente i docenti depennati dalle graduatorie concorsuali e ad esaurimento e successivi adempimenti e sulle immissioni in ruolo da concorso straordinario bis.
La trasformazione dei contratti
L’inserimento nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto che comportino la revoca dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati nelle scuole statali devono essere eseguite dagli UAT quando notificate o trasmesse dagli Uffici dell’Amministrazione.
Viene inoltre specificato che i contratti di lavoro a tempo indeterminato devono essere trasformati in contratti di lavoro a tempo determinato con termine al 30 giugno di ciascun anno scolastico. Diverso il discorso attinente i contratti a tempo determinato, che necessitano di modifiche utili a fare in modo che il termine non sia successivo al 30 giugno di ciascun anno scolastico.
La mancanza del titolo
Non diventa preponderante il fatto che nel contratto non ci sia la clausola di salvaguardia. Questo perchè la mancanza di titolo idoneo determina la nullità del provvedimento.
In virtù della continuità didattica da garantire agli alunni, gli UAT devono provvedere in tempi brevi ai provvedimenti di depennamento dalle graduatorie.
Allo stesso modo, i dirigenti scolastici, nel caso di docenti immessi in ruolo, devono procedere alla risoluzione dei contratti a tempo indeterminato precedentemente stipulati e alla stipula con gli stessi docenti di un contratto di supplenza al 30 giugno 2023.
Nel caso invece di docenti assunti con contratto a tempo determinato, è necessario provvedere alla risoluzione dei contratti e alla modifica “in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”.
La risoluzione del contratto
Non è prevista sanzione per i docenti inseriti nelle GPS che abbiano rinunciato all’incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nell’ipotesi di risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
Per quel che riguarda le GPS: “qualora la sentenza riguardi il possesso del titolo di abilitazione,
l’aspirante può essere ricollocato a domanda, sempre che ne abbia i titoli, nella fascia cui ha effettivo diritto, procedendo al trasferimento del relativo punteggio in allora dichiarato sulla base della tabella relativa alla nuova fascia di inserimento e mantenendo inalterate le scelte di provincia e sede già compiute”.
I docenti abilitati o specializzati sul sostegno potranno poi richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.