Concorso straordinario bis docenti di ruolo: chi deve dimettersi per partecipare al periodo di formazione e prova
Nell’ambito delle assegnazioni delle cattedre per i vincitori del Concorso straordinario bis, le segreterie scolastiche devono anche gestire le questioni inerenti i docenti già di ruolo che hanno partecipato con successo alla procedura. Nel caso infatti in cui sia un docente di ruolo ad aver vinto il concorso, sarà necessario dimettersi per avviare il percorso previsto per il concorso straordinario bis.
Le dimissioni obbligatorie
Le dimissioni sono obbligatorie dal momento che al vincitore è richiesta la partecipazione come supplente annuale al periodo di formazione e prova.
Le dimissioni sono necessarie in virtù del fatto che chi è già docente di ruolo sulla stessa classe di concorso e/o tipologia di posto della procedura vinta, non può usufruire della possibilità prevista dall’art. 36 del vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, di accettare rapporti di lavoro a tempo determinato, se non in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede.
Solo la partecipazione al periodo di prova a formazione consentirà, anche a chi è già docente di ruolo, di ottenere un contratto a tempo indeterminato.
La supplenza finalizzata al ruolo
Il candidato vincitore già docente di ruolo su classe di concorso e/o tipologia di posti diverse da quella della presente procedura, potrà invece accettare la supplenza annuale al 31 agosto sulla sede assegnata tra quelle accantonate per la presente procedura, mantenendo la titolarità della sede.
Chi accetta la supplenza annuale finalizzata al ruolo, decade se è docente della scuola secondaria assunto sulla stessa classe di concorso di titolarità, indipendentemente dal tipo posto o docente di scuola dell’infanzia e primaria assunto nello stesso grado di istruzione, indipendentemente dal tipo posto. Non decadono invece dal ruolo e potendo usufruire dell’aspettativa i docenti titolari su diverso grado di istruzione o classe di concorso.