Docente di ruolo può accettare supplenza: non è consentito su stesso grado di titolarità, sostegno compreso
La normativa sulle supplenze impedisce al docente titolare nella scuola primaria di accettare incarichi di supplenza sullo stesso grado di istruzione. Il divieto vale anche per il posto di sostegno. Per i docenti di ruolo, la disciplina prevede che sia possibile accettare incarichi di supplenza, ma con alcune limitazioni.
Il limite della normativa
L’articolo 28 sancisce che il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso. Il limite individuato dalla normativa è che l’incarico non sia inferiore ad un anno. L’accettazione prevede il mantenimento senza assegni, per tre anni, della titolarità della sede.
La normativa consente quindi di accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 in un grado di istruzione o classe di classe di concorso diversi da quelli di titolarità.
Le supplenze consentite
Ci sono poi dei vincoli inerenti il grado di istruzione, classe di concorso e tipologia di posto. In base a questo, l’accettazione della supplenza prevede che il docente titolare nella scuola dell’infanzia non può ottenere la supplenza nella scuola dell’infanzia su posto comune o di sostegno. Può invece accettarla su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella secondaria di primo e secondo grado.
Il docente titolare nella scuola primaria, non può ottenere la supplenza nella scuola primaria su posto comune o di sostegno. Via libera invece al posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella secondaria di primo e secondo grado.
Il posto comune
Il docente titolare nella scuola secondaria di I grado, non può ottenere la supplenza su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella secondaria di primo grado. Via libera invece al posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado ovvero nella scuola secondaria di secondo grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.
Infine il docente titolare nella scuola secondaria di II grado, non può ottenere la supplenza su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella secondaria di secondo grado. Consentito invece ottenerla su posto comune per un’altra classe di concorso nella secondaria di II grado ovvero nella scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.