Aumento stipendio Ata: scatti in base al maggior grado di competenza acquisito, come guadagnare di più
All’interno della trattativa per il rinnovo del contratto scuola, ci sarà anche da gestire la questione relativa all’aumento dello stipendio del personale Ata, contingente scolastico fondamentale per l’andamento quotidiano delle attività di un istituto, recentemente sottodimensionato anche in virtù della mancata proroga dell’organico Covid.
Maggior grado di competenza professionale
Entro fine anno ministero e sindacati, con la mediazione dell’Aran, spingeranno per arrivare a un accordo che accontenti le parti, e soprattutto sulla parte economica le trattative non appaiono semplici.
Una delle novità che potrebbero essere introdotte all’interno del rinnovo del contratto, è costituita da un possibile meccanismo di progressione economica per remunerare il maggior grado di competenza professionale acquisito.
Il passaggio stipendiale
“Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie del profilo di appartenenza, agli stessi sono attribuiti, nel corso della vita lavorativa, incrementi stabili dello stipendio tabellare” riporta la bozza.
L’idea si basa sulla possibilità di consentire al personale il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra: “al termine dei periodi previsti dall’allegata Tabella, sulla base dell’accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione“.
Per svolgere un servizio ritenuto utile, il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non deve essere incappato in sanzioni disciplinari definitive che comportano la sospensione dal servizio. Se questo dovesse avvenire, si verificherà un ritardo alla posizione stipendiale superiore, per mancata maturazione dei requisiti richiesti.
I ritardi accumulabili
Questi i ritardi che si possono accumulare:
a. due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
b. un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.