Graduatorie, Gps e supplenze

Completamento spezzone Gps: come gestire le supplenze di educazione motoria alla primaria da Gps e graduatorie di istituto

In attesa che prenda il via il programma concorsuale per gli insegnanti di educazione motoria alla primaria, l’anno in corso deve fare i conti con la necessità di assegnare tramite algoritmo gli spezzoni per l’insegnamento di questa nuova disciplina, che ha ricevuto il plauso da più parti ma che vive ancora alla giornata.

Urgenza di completare le assegnazioni

Ai supplenti vengono per questo assegnati spezzoni sia da Graduatorie d’Istituto fino al 30/06 sia da GPS. Proprio la necessità di coprire le cattedre vacanti, per le scuole ormai alle prese con un anno scolastico abbondantemente avviato, rende compatibili in molti casi questi due spezzoni. Chi non può accettare entrambi, può rinunciare allo spezzone da GI per lo spezzone GPS.

Lo stabilisce chiaramente la circolare delle supplenze nella parte dell’OM n. 112 del 6 maggio 2022 art- 14 comma 3 in cui specifica che

“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”.

Vale naturalmente anche il discorso contrario, vale a dire mantenere lo spezzone GI rinunciando a quello GPS.

Il completamento dello spezzone

Più complessa e soggetta a limitazioni la gestione del completamento dello spezzone, che non va oltre la possibilità concessa per altri spezzoni della stessa disciplina alla primaria, al momento limitata alle classi quinte.

Questo rende impossibile completare con ore alla secondaria dal momento che il completamento di orario si può realizzare solo fino a raggiungere l’orario massimo del corrispondente personale di ruolo dello stesso grado di scuola.

Lo stabilisce l’articolo 13, comma 20, dell’OM n.112/2022, in base al quale è sancito che:

“L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo”.