Graduatorie, Gps e supplenze

Convocazione da graduatorie di istituto 2022: mancata risposta mail supplenza comporta sanzioni equivalenti alla rinuncia

La procedura da rispettare in caso di convocazione per una supplenza prevede una serie di adempimenti che se vengono disattesi comportano delle conseguenze da valutare con attenzione. In particolare, la normativa prevede una serie di sanzioni per la rinuncia o l’abbandono della supplenza da graduatorie di istituto. Sono elencate all’interno dell’articolo 14 comma 2 della Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022.

Comportamento equiparato a una rinuncia

Non c’è solo l’esplicita rinuncia a comportare delle conseguenze. Anche il non rispondere alla mail di convocazione comporta delle conseguenze, dal momento che a livello normativo è un comportamento equiparato alla rinuncia.

Questo quindi riguarda anche coloro i quali, pur non volendo rinunciare, sono incorsi in questa condizione essendosi accorti tardi della mail di convocazione ricevuta da una scuola per una supplenza.

Questa dimenticanza, comporta una mancata risposta alla convocazione, la cui conseguenze è la stessa di una rinuncia esplicita.

Le sanzioni previste

Questo comporta che il docente che non risponde alla mail, perde la possibilità di conseguire supplenze, relativamente all’anno scolastico in corso, dalla specifica graduatoria di istituto, sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Chi non prende servizio o non si risponde alla convocazione per il posto di sostegno, perde la possibilità di conseguire supplenze, per il relativo anno scolastico, anche per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione dalla specifica graduatoria.