Lasciare una supplenza breve per una più lunga: tutti i casi previsti dalla normativa per le graduatorie di istituto
Si presenta per chi ha ottenuto una supplenza, in alcuni casi, la necessità di lasciare un incarico breve per accettare una supplenza fino al termine delle lezioni. Anche se la supplenza ha data di termine con la fine delle lezioni, infatti, dall’ordinamento è sempre considerata un supplenza breve e temporanea.
La distinzione tra supplenze
L’ordinamento infatti distingue le supplenze in tre categorie principali. Le uniche riconosciute come supplenze annuali sono quelle vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.
Ci sono poi le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario e le supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
Le sanzioni previste
Nel primo caso dunque si tratta di supplenze annuali, negli altri due casi, invece, anche se siamo al cospetto di supplenze con scadenza diversa, si tratta sempre di supplenze temporanea per cui la rinuncia di una per un’altra, anche se quella sopravvenuta è di durata superiore e fino al termine delle lezioni, comporta in ogni caso sanzioni.
Quando si può lascare e quando no
L’OM n. 112/2022 impedisce di lasciare:
una supplenza conferita da GaE o GPS per un’altra assegnata dalle graduatorie di istituto, una supplenza breve (da GI) per un’altra supplenza breve (da GI), sebbene di maggior durata, una supplenza al 30/06 ovvero al 31/08, conferita da GI, per un’altra assegnata sempre da GI.
Le uniche possibilità sono quelle di lasciare una supplenza conferita da GI per un’altra conferita da GaE o GPS o una supplenza breve per un’altra al 30/06 o al 31/08.