Differimento presa di servizio supplenza breve: i giustificati motivi previsti dalla normativa per rimandare l’inizio dell’incarico
In alcuni casi per alcuni docenti può essere necessario ricorrere al differimento della presa di servizio. Un lasso di tempo che prevede una differenza temporale tra l’accettazione della supplenza e la effettiva presa di servizio. Ci sono alcune circostanze in cui al docente è riconosciuto questo diritto.
Le supplenze brevi
Ma non sempre il supplente può ricorrere al differimento della presa di servizio. Vediamo quando è consentito. Il caso più comune riguarda un docente che riceve delle convocazioni per supplenze brevi. In alcuni casi, il docente è interessato ad accettare la supplenza, ma ha necessità di rinviare la presa di servizio. I motivi possono essere i più disparati, e in ogni caso attengono alla sfera personale.
La normativa
La normativa prevede però solo alcune circostanze in cui è possibile ricorrere a questa opportunità senza dover rinunciare all’incarico. Il tutto è sancito dall’art. 9 del DPR 3/1957 in base al quale “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
I giustificati motivi
La norma va dunque generico riferimento a un giustificato motivo. Entrando nello specifico, rientra in questa casistica maternità, malattia, infortunio. Il supplente che riceve la convocazione per una supplenza che accetta l’incarico ma non può poi assumere servizio per un giustificato motivo, potrà ottenere in ogni caso l’attribuzione della supplenza. Va però tenuto presente che nel momento che non assume effettivo servizio il contratto sarà valido ai soli fini giuridici. Diverso invece il discorso relativo agli effetti economici, che avranno validità solo in seguito all’effettiva assunzione in servizio.