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Monetizzazione ferie non godute scuola: il datore di lavoro deve fornire prova di averne chiesto la fruizione

E’ sempre oggetti di incertezze la questione relativa alla monetizzazione delle ferie non godute e relativo onere della prova di richiesta di esercizio delle stesse. Recentemente la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un dirigente. La questione era inerente la perdita del diritto alle ferie con la corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

Riposo irrinunciabile

Secondo la sentenza il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, finalizzato all’effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall’attività lavorativa è irrinunciabile. Quindi chi non ne usufruisce ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima della cessazione dell’attività lavorativa.

Per fare questo, il datore di lavoro deve aver assicurato al dipendente un’adeguata informazione nonché, invitandolo formalmente a farlo.

I casi previsti dalla normativa

Questo significa che se il lavoratore non è stato messo nelle condizioni di poter godere delle ferie, se queste non gli sono state richieste, sia formalmente che informalmente, ha diritto alla monetizzazione nei casi previsti dalla normativa.

Il dipendente perde il diritto alla monetizzazione delle ferie soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, avvisandolo anche che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

La monetizzazione legittima

E’ dunque legittima la monetizzazione delle ferie in caso di mancato godimento. Non vanno monetizzate invece se il lavoratore poteva invece fruirne.

I giudici hanno ribadito che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore.