Rinuncia supplenza Gps: nessuna sanzione per chi sceglie quella da graduatoria di istituto già assegnata
La rinuncia a una supplenza è sempre una decisione da ponderare accuratamente, dal momento che la normativa prevede tutta una serie di sanzioni in tal senso che suggeriscono massima prudenza, e di ricorrere a questa possibilità solo se davvero non si può fare altrimenti.
La sovrapposizione delle nomine
A ingenerare confusione in tal senso, è anche il fatto che per l’assegnazione delle supplenze si verifica la contestuale presenza delle per l’anno scolastico 2022/23 delle nomine da GPS, giunte anche al decimo turno di convocazione, e le nomine da graduatorie di istituto che precedono a livello temporale le convocazioni tramite domanda da messa a disposizione.
Per quel che riguarda accettazione e rinuncia, arriva la conferma da parte dell’ordinanza ministeriale che coloro i quali sono stati già nominati da graduatoria di istituto su una supplenza cui non intendono rinunciare, non sono obbligati ad accettare l’eventuale nomina da GPS arrivata successivamente.
Cosa consente la normativa
Questa facoltà comporta la totale esclusione di qualunque tipo di sanzione. Questo comporta che l’incarico da graduatorie di istituto si può lasciare per accettare quello da GPS anche di stessa durata. Ma non vale il contrario.
Tranne in questo caso, in cui la rinuncia alla nomina da graduatorie di istituto è consentita senza l’applicazione di alcuna sanzione.
Vale il principio secondo cui la rinuncia alla supplenza da graduatorie di istituto non riguarda la GPS. Se un docente riceve nomina da GPS non gradita, deve scegliere di rinunciare alle GPS e attendere eventuale nomina da graduatorie di istituto. Che non è detto che arrivi.