Proroga contratto supplenza breve: i casi in cui il docente non ha diritto al rinnovo dell’incarico
Recentemente il ministero ha introdotto una serie di modifiche per quel che riguarda l’aggiornamento delle graduatorie provinciali e d’istituto e per quel che concerne la struttura dell’assegnazione delle supplenze per il personale docente ed educativo.
Validità dell’incarico
Le supplenze sono divise in supplenze annuali fino al 31 agosto, supplenze fino al termine delle attività didattiche fino al 30 giugno e supplenze brevi e temporanee nel caso di sostituzione di un titolare assente.
L’assegnazione della supplenza è completata nel momento in cui il dirigente scolastico della scuola destinataria e docente assegnatario sottoscrivono il contratto. L’incarico vale dal giorno dell’assunzione in servizio fino al 31 agosto per le supplenze annuali. Invece per le supplenze fino al termine delle attività didattiche, il contratto di norma termina il 30 giugno. Per le supplenze temporanee invece l’ultimo giorno utile è quelle che fa riferimento alle esigenze di servizio.
Proroga per il supplente
Le proroga per il supplente spetta nel momento in cui il docente titolare si assenti per sette giorni prima delle vacanze natalizie e alla ripresa delle lezioni sia nuovamente assente per almeno sette giorni con nuova certificazione.
Niente proroga invece se il supplente sostituisce un docente che si assenta prima delle vacanze per un periodo inferiore a sette giorni, rientra in servizio il giorno prima delle vacanze o il primo giorno di ripresa delle lezioni.
Completamento orario
Per quel che riguarda il completamento orario di cattedra in settimana, invece il supplente con un contratto che completi l’intero orario ordinario di servizio previsto nell’intera settimana, spetta di diritto il pagamento della domenica. Si tratta di un periodo che si calcola anche nell’anzianità di servizio.