Rinuncia nomina Gps: niente sanzione se si preferisce quella da graduatoria di istituto già ottenuta
Il paradosso dell’assegnazione delle supplenze tramite algoritmo è che nonostante si siano affrettati i tempi per concludere le operazioni prima possibile, privando i candidati della possibilità di effettuare le scelte ed esprimere le preferenze conoscendo le disponibilità, è che a ridosso delle festività natalizie ancora non si sono concluse le nomine.
Rifiuto della nomina da Gps
Una delle problematiche è senz’altro rappresentata dal fatto che nell’ambito delle supplenze per l’anno scolastico 2022/23 in corso, si assiste ancora alle nomine da GPS con turni di convocazione infiniti e a contestuali nomine da graduatorie di istituto che proseguono parallelamente.
In questo senso, l’ordinanza ministeriale in vigore sancisce le modalità da seguire per non penalizzare troppo gli insegnanti. Infatti, il docente che ha ricevuto una nomina da graduatoria di istituto su una supplenza che non vuole lasciare può anche non accettare l’eventuale nomina da GPS arrivata successivamente.
Le sanzioni previste
In questo caso, infatti, non c’è il rischio di incorrere nelle sanzioni previste per la rinuncia all’incarico. Lo sancisce la circolare sulle supplenze, spiegando con l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 all’art. 14 comma 3 che
“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”.
Il principio generale
Resta valido il principio che l’incarico da graduatorie di istituto si può lasciare per accettare quello da GPS anche di stessa durata. Nel caso citato, infatti, non si applica la sanzione per la rinuncia alla nomina da GPS.